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Il Lazio in zona arancione | Vi ricordiamo le principali disposizioni vigenti dal 6 aprile

06 Aprile 2021

Finita la pausa “rossa” delle festività pasquali, da oggi, martedì 6 aprile 2021, il Lazio torna arancione.

? Aperti parrucchieri, centri estetici e negozi non essenziali.
? Restano chiusi bar e ristoranti. Consegne a domicilio sempre consentite. Asporto con specifici orari.
? Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune, nel rispetto del coprifuoco attivo dalle 22:00 alle 5:00 del giorno successivo.
? Sono vietati sia gli spostamenti verso altre Regioni che quelli all’interno del territorio regionale, se non per comprovati motivi di salute, lavoro o necessità.
? È possibile spostarsi verso un’altra abitazione privata, per far visita a parenti e amici, all’interno dello stesso comune, solo una volta al giorno e nel rispetto del coprifuoco ( sempre nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).
? Sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori Regione.
? Il 7 aprile, dopo la pausa dovuta alle festività pasquali, torneranno in aula i bambini della scuola dell’infanzia (materna), gli alunni del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e del primo anno della scuola secondaria di primo grado (scuole superiori).


LAZIO IN ZONA ARANCIONE

Ricordiamo di seguito le principali disposizioni attualmente vigenti in zona arancione.

NEGOZI

Aperti anche i negozi “non essenziali”.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Rimane l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

BAR E RISTORANTI

CHIUSI BAR E RISTORANTI
È vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. 

ASPORTO
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze come segue: 
dalle 5.00 alle 18.00 senza restrizioni
dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA, quindi le attività identificate con codice ateco 56.3

CONSEGNA A DOMICILIO
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. 

ALTRE INDICAZIONI
È consentito il servizio di ristorazione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire i contagi, nonché la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Restano aperti: gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

SPORT

Palestre e piscine chiuse.

CULTURA

Cinema, teatri e musei chiusi.

EVENTI

Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

SCUOLE

Il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia (materna), nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e del primo anno della scuola secondaria di primo grado (scuole superiori).
Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione.
I Governatori delle Regioni non potranno emanare ordinanze più restrittive per sospendere l’attività in presenza.

SPOSTAMENTI

Sono consentiti soltanto gli spostamenti all’interno del proprio Comune, nel rispetto del coprifuoco, sempre attivo dalle 22:00 alle 5:00 del giorno successivo.

Sono vietati sia gli spostamenti verso altre Regioni che quelli all’interno del territorio regionale, se non per comprovati motivi di salute, lavoro o necessità.

È possibile spostarsi verso un’altra abitazione privata, per far visita a parenti e amici, all’interno dello stesso comune, solo una volta al giorno e nel rispetto del coprifuoco ( sempre nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori Regione.

RIENTRO ALLE SECONDE CASE  
I provvedimenti anti-Covid presi dal governo Draghi (il decreto-legge del 13 marzo e il dpcm del 2 marzo) non hanno cambiato le regole sulle seconde case. Dal 16 gennaio 2021 è possibile fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione senza limitazioni rispetto alle cosiddette “seconde case”Pertanto è possibile raggiungerle anche in un’altra Regione o Provincia autonoma, anche se rossa o arancione. Basta avere un contratto di proprietà o di affitto anteriore al 15 gennaio 2021. Le regioni possono però adottare prescrizioni più severe. Per maggiori informazioni sulla disciplina relativa alle seconde case vi invitiamo a consultare le FAQ del Governo nella sezione ZONA ARANCIONE | SPOSTAMENTI


GOVERNO.IT | FAQ ZONA ARANCIONE

( clicca su una regione arancione per consultare le domande relative alla zona arancione)