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Leggi & Giurisprudenza (Flash, 6 settembre)


LAVORO

MINISTERO LAVORO: INGRESSO DI STRANIERI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIROCINI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n°203 del 31 agosto 2010, il Decreto 6 luglio 2010 contenente la determinazione del contingente annuale 2010, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

INPS: INTEGRAZIONI SALARIALI E COMPATIBILITÀ CON REDDITI DA LAVORO

L’INPS, con Circolare n°107 del 5 agosto 2010, ha fornito importanti indicazioni circa la cumulabilità del trattamento integrativo salariale con redditi di lavoro autonomo o subordinato, premettendo che le indicazioni già fornite con la Circolare n°179/2002 si intendono superate.
I chiarimenti intervenuti possono così sintetizzarsi:
  1. Incompatibilità nel caso in cui un lavoratore abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (v. Cass., n°195/1995);
  2. Compatibilità e cumulabilità tra integrazioni salariali e lavoro accessorio: ciò vale fino al 31 dicembre 2010 (art.2, comma 148, lettera g, della legge n°191/2009) nel limite massimo di 3.000 euro netti per anno solare;
  3. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito da lavoro con la conseguenza che il trattamento integrativo è sospeso per le giornate nelle quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa;
  4. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e remunerazione da contratto a tempo determinato o a tempo parziale (determinato od indeterminato). Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa a tempo determinato o a tempo parziale è inferiore all’integrazione sarà possibile il cumulo parziale fino a concorrenza;
  5. Parziale cumulabilità con un’attività di lavoro autonomo soltanto se il lavoratore interessato dimostra e documenta l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione della eventuale somma differenziale. Se l’ammontare dei redditi non è facilmente quantificabile o collocabile in un determinato arco temporale, l’INPS sospende l’erogazione delle integrazioni a partire dalla data di comunicazione preventiva all’Istituto fatta dal lavoratore.


LEGALE

ERRORI GIUDIZIARI, VITTIME PIÙ TUTELATE
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n°32383/2010 ha sancito che l'indagato sottoposto a custodia cautelare ha diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, anche se la misura è scattata per sua stessa responsabilità, qualora fin dall'inizio il GIP aveva a disposizione gli elementi necessari per escludere gravi indizi di colpevolezza.

SINDACI INFORMATI IN CDA E COMITATI
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha stabilito che i sindaci hanno l'obbligo di partecipazione informata ai consigli di amministrazione, ai comitati esecutivi ed alle assemblee, sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e deliberazione nonché di far annotare nei verbali le circostanze che hanno loro impedito un'adeguata conoscenza preventiva degli argomenti all’ordine del giorno.
Le operazioni censurabili dai sindaci sono quelle:
-    estranee all’oggetto sociale;
-    in conflitto di interessi con la società;
-    manifestamente imprudenti o azzardate;
-    che possano compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
-    volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci;
-    in contrasto con le deliberazioni assunte dall’assemblea, dal cda o dal comitato esecutivo.

DICHIARAZIONE FRADUOLENTA ANCHE SENZA USO CONCRETO

La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n°32525/2010 in merito al reato di dichiarazione fraudolenta ha stabilito che l'imprenditore è punibile anche quando le fatture «ideologicamente false» non sono state usate concretamente ma sono conservate nella documentazione contabile dell'azienda.


TRIBUTARIO

CESSIONE DI VOUCHER PER BENI E SERVIZI

La Corte di Giustizia UE nella Sentenza del 29 agosto 2010 ha stabilito che l'impresa che fornisce ai dipendenti buoni per l'acquisto di beni e servizi, a fronte della rinuncia ad una quota della retribuzione, svolge un'attività economica e realizza una prestazione di servizi ai fini dell'Iva.

IL REDDITOMETRO NON È RETROATTIVO

Il nuovo redditometro non avrà valenza retroattiva. Gli accertamenti sintetici effettuati a partire dal periodo d'imposta 2009 utilizzando la nuova formulazione dell'art.38 del DPR 600/73 così come modificata dal DL 78/2010, nonché i nuovi panieri di beni e servizi utili alla ricostruzione del tenore di vita del contribuente e della sua famiglia, non potranno avere un utilizzo retroattivo, nemmeno nelle ipotesi in cui il contribuente possa dimostrare che l’utilizzo degli stessi in luogo della vecchia metodologia sia allo stesso più favorevole.

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