GESTIONE COMMERCIANTI: DECORRENZA E CESSAZIONE OBBLIGO CONTRIBUTIVO. SOCI LIQUIDATORI E AFFITTO DI AZIENDA - CHIARIMENTI
23 luglio - Servizio Sindacale (10103)
L'INPS – allo scopo di ridurre il contenzioso relativo all’esatta individuazione dell'inizio e della cessazione dell'obbligo contributivo alla gestione commercianti – ha precisato che il presupposto perché permanga l'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, delle attività inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale – per esempio, quindi, anche in fase di liquidazione dell’azienda, durante lo smaltimento delle scorte di magazzino – e che la cessazione dell'attività di impresa non è necessariamente legata alla cancellazione della medesima presso la CCIAA.
In caso di affitto di azienda, l'INPS si riallaccia ai principi dettati dalla normativa fiscale in base ai quali l’imprenditore individuale che ceda in affitto l'unica azienda, perde lo status di imprenditore (e quindi non si configurano, in capo al concedente, gli estremi per l'iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali); nel caso in cui, invece, chi cede l'azienda è una società, i canoni di locazione partecipano alla formazione del reddito d'impresa e pertanto, ricorrendone i presupposti, i relativi soci potranno essere soggetti ad imposizione previdenziale.
La locazione o affitto di immobili propri – al contrario – rientra a pieno titolo nel settore terziario, trattandosi di una attività di servizi dotata di autonoma caratterizzazione ed è quindi sempre soggetta ad obbligo contributivo.