APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO CODICE STRADALE: MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI
29 luglio - Servizio legale (10105)
ll Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge di riforma del Codice della Strada, la cui pubblicazione ed entrata in vigore è prevista per il 30 luglio. Due articoli della nuova normativa incidono direttamente sulla gestione di attività commerciali e pubblici esercizi:
- L’art.53, secondo cui nelle aree di servizio autostradali le bevande superalcoliche non possono essere somministrate né essere vendute per asporto tra le ore 22 e le 6. Nella fascia oraria compresa tra le 2 e le 6, invece, è vietato somministrare anche bevande alcoliche.
- L’art.54 prevede invece – per tutti i pubblici esercizi – il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche tra le 3 e le 6, nonché – per gli esercizi commerciali di vicinato – di venderle per asporto a partire dalle 24, sempre fino alle 6.
Il medesimo articolo prevede che nei pubblici esercizi interni agli stabilimenti balneari sia possibile allestire intrattenimento danzante con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche soltanto tra le 17 e le 20 (fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento nelle ore serali e notturne).
Infine viene previsto, per i pubblici esercizi che proseguano la loro attività dopo le 24, di possedere almeno un rilevatore di tasso alcolemico da mettere a disposizione dei clienti e di esporre le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici.
Mentre quest’ultima disposizione entrerà in vigore differita di 90 giorni, quelle precedentemente descritte sono da intendersi vigenti con la pubblicazione in GU della nuova legge.